Bonus edilizi: scadenza della comunicazione di opzione per lo sconto o cessione del credito

18 Marzo 2022

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, anziché entro il 7 aprile.
La proroga è stata disposta con il comma 1 dell’art. 10-quater del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l’invio della “comunicazione” per l’esercizio dell’opzione sia il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell’iter di conversione in legge del DL 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per cessione/sconto che hanno sostenuto, nell’anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:
– efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del DL 34/2020;
– adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 (c.d. sismabonus), compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del DL 34/2020;
– recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del TUIR (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi “optabili” in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del DL 34/2020);
– installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del DL 34/2020;
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
– installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 comma 8 del DL 34/2020.

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