L’art. 1 comma 125-ter della L. 124/2017 stabilisce che l’inosservanza degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche ricevute di cui ai precedenti commi 125 e 125-bis, facenti capo a enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese, comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs. 165/2001 che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall’Amministrazione vigilante o competente per materia.
La disposizione demanda, dunque, alle Amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, consultando, a seconda dei casi, i siti internet o i documenti di bilancio.
Il regime sanzionatorio previsto originariamente dalla L. 124/2017, che prevedeva la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro 3 mesi in caso di inosservanza dell’obbligo di pubblicazione, è stato mitigato dal DL 34/2019 convertito. Parallelamente, tale regime, dapprima limitato alle sole imprese, è stato esteso anche agli enti non commerciali.
L’art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 (inserito in sede di conversione nella L. 87/2021) ha inizialmente prorogato al 1° gennaio 2022 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021”.
Nonostante la formulazione letterale della norma non fosse chiara, il differimento sembrava riguardare le erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021.
La L. 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione del DL 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), è intervenuta nuovamente sulla questione.
In particolare, l’art. 1 comma 28-ter del DL 228/2021 convertito ha modificato l’art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 convertito, stabilendo che il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2021” è prorogato al 1° luglio 2022.
Parallelamente, l’art. 3-septies del DL 228/2021 (anche in questo caso, inserito in sede di conversione nella L. 15/2022) ha prorogato al 1° gennaio 2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”.
La scelta del legislatore risulta peculiare, in quanto non è stato modificato il termine per l’adempimento che resta confermato al 30 giugno, per enti non commerciali, cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri e imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet, e in sede di approvazione del bilancio, per le imprese tenute alla pubblicazione nella Nota integrativa, ma soltanto il termine per l’applicazione delle sanzioni.
Sotto altro profilo, per il 2021 la proroga al 1° luglio 2022 è stata disposta dalla L. 15/2022 quando il termine (già prorogato) del 1° gennaio 2022 era ormai scaduto da due mesi.
Ciò detto, la proroga sembrerebbe, nella sostanza, avere un ambito di applicazione limitato.
Infatti, sembrerebbero poter beneficare della concessione di alcuni mesi in più per adempiere all’obbligo informativo (che sembrerebbe conseguire alla proroga del termine per l’applicazione delle sanzioni), di fatto, soltanto i soggetti tenuti ad inserire l’informativa sul sito internet.
Per i soggetti tenuti ad inserire l’informativa nella Nota integrativa, invece, sembrerebbe dover comunque essere rispettato il termine di approvazione del bilancio.
Diversamente, l’inserimento “a posteriori” dell’informativa richiederebbe una nuova approvazione e il successivo deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, con conseguente aggravio di oneri.